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IL SEGRETO PROFESSIONALE e LA TUTELA DEI DATI SANITARI
Il Codice Deontologico degli AUDIOMETRISTI all’art. 9 prevede che:
L'Audiometrista deve rispettare e mantenere il segreto e la riservatezza in merito ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento è rivolto. La deroga alla trasmissione di tali notizie è limitato alla comunicazione indispensabile a soggetti coinvolti professionalmente ed a loro volta tenuti all'obbligo del segreto professionale e alla presentazione di lavori scientifici, senza che sia possibile l'identificazione del paziente a cui si riferiscono.
Il rispetto del segreto professionale però non deve essere per l'audiometrista solo un obbligo giuridico, ma anche una sua profonda ed etica convinzione per corrispondere appieno alla fiducia che l'assistito ripone in lui.
La violazione del segreto professionale è penalmente sanzionata dagli articoli 622 e 326 del Codice Penale. Bisogna quindi avere cura ad attuare tutte quelle procedure atte a salvaguardare la privacy del cittadino utente.
In data 8 maggio 1997 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 1996 numero 675 “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. L’attività dell’audiometrista, in materia di gestione e tutela dei dati sanitari, deve avvenire nel pieno rispetto di suddetta legge.
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