Parere legale
07-06-2010
Parare Legale: Può la stessa persona esercitare entrambe le professioni di audiometrista o di audioprotesista avendone i titoli abilitativi, o può esercitare solo una delle due professioni?
Io, avv. Maurizio Colangelo del Foro di Venezia, su richiesta di AITA formulo parere legale sul seguente quesito.
QUESITO Può la stessa persona esercitare entrambe le professioni di audiometrista o di audioprotesista avendone i titoli abilitativi, o può esercitare solo una delle due professioni?
PARERE L’art. 41 della Costituzione recita: 1° co. L’iniziativa privata economica è libera. 3° co. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Premesso che la libera professione rientra, al pari dell’attività imprenditoriale, nella più ampia categoria dell’iniziativa economica privata, e premesso che le attività di audiometrista e di audioprotesista possono essere esercitate nella forma delle libere professioni, dall’art. 41 della Costituzione derivano due regole: la prima, esposta nel comma primo, pone il principio generale per cui le attività di audiometrista e di audioprotesista sono libere nell’esercizio, la seconda, esposta nel comma secondo, dice che le eccezioni al principio generale devono poggiare su due condizioni: devono essere previste da norme di legge e devono essere indirizzate a fini sociali. Non basta una mera norma di legge che sancisse l’incompatibilità senza rispondere ad un fine sociale. Una tale legge sarebbe incostituzionale, pur dovendo essere applicata sino alla pronunzia dell’illegittimità incostituzionale. Dunque la regola dell’incompatibilità deve essere introdotta da norma di legge e per lo scopo di perseguire fini pubblici. L’Ordinamento Giuridico conosce vari casi di incompatibilità professionale, come, ad esempio, per le professioni forense e notarile. Ma non vi è nessuna norma di legge che preveda, ancorchè interpretata estensivamente, l’incompatibilità tra le professioni di audiometrista e audioprotesista. Ancorchè l’incompatibilità tra queste due professioni rispondesse ad un qualche fine sociale, non sarebbe ancora sufficiente per affermarne l’incompatibilità, perché difetterebbe ancora la condizione, necessaria, che l’incompatibiltà sia affermata da una norma di legge.
La legge, tuttavia, rimette in via generale alla autonomia privata la regolamentazione di rapporti contrattuali privati, tra i quali rientrano i contratti di lavoro subordinati. Percui dobbiamo interrogarci se possa un contratto di lavoro subordinato includere la regola dell’incompatibilità. Se cioè il contratto di lavoro subordinato dell’audiometrista possa porre il divieto di svolgere la professione di audioprotesista, o viceversa. Il quesito dovrebbe essere circoscritto all’eventualità che la seconda professione venga esercitata all’esterno del rapporto lavorativo, perché all’interno saranno le parti del contratto a determinare le mansioni secondo le necessità organizzative del datore di lavoro. A mio avviso il contratto privato non potrebbe porre il divieto di esercitare una certa altra professione per due ragioni. Innazitutto perché il rinvio generale della legge all’autonomia privata per definire il regolamento contrattuale non è sufficiente per introdurre un limite all’iniziativa economica privata, in quanto per ciò sarebbe comunque necessaria una specifica norma di legge che riconoscesse espressamente all’autonomia giuridica privata il potere di introdurre in via pattizia le regola dell’incompatibilità tra due professioni. In secondo luogo perché rimarrebbe necessario il fine sociale della limitazione dell’iniziativa economica privata.
Avv. Maurizio Colangelo
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